#Droni «guardoni», cosa devi sapere (e cosa rischi) quando ti sorvolano

@sole24ore Droni «guardoni», cosa devi sapere (e cosa rischi) quando ti sorvolano

Scene da un matrimonio: sul sagrato della chiesa la folla degli invitati si apre per accogliere l’arrivo della sposa. Giusto pochi metri sopra le teste dei presenti, lo spazio aereo viene invaso da un «elicotterino» bianco con una videocamera in pancia. Scene del genere le avrete sicuramente già viste, se negli ultimi mesi siete stati a una cerimonia, a Napoli come in Toscana o Sicilia.

Il fotografo dotato di drone è soltanto l’ultima tendenza del business dei matrimoni, in Italia fiorente come in poche altre parti del pianeta. La cosa che non sapete è che molto probabilmente…

Da @sole24ore di Francesco Prisco 28 settembre 2017

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#Droni: il #committente non è di norma #responsabile del #danno fatto dall’operatore

@DronEzine Droni: il committente non è di norma responsabile del danno fatto dall’operatore

L’avvocato Francesco Paolo Ballirano risponde ai dubbi dei lettori. Oggi ci occupiamo del quesito di una giovane coppia di sposi che vorrebbe documentare anche con un drone il giorno del “sì” ma si è spaventata leggendo su Internet che in caso di incidenti, il committente sarebbe responsabile dei danni causati dall’operatore, specie se costui non fosse in regola.

Buongiorno avvocato, Io e la mia fidanzata ci sposeremo il prossimo maggio. Per avere un ricordo della cerimonia vorremmo corredare il book fotografico con le riprese fatte da un drone. Ho visto che su Internet ci sono offerte convenienti di fotografi specializzati, ma ho anche letto che se la persona che farà il servizio non fosse in regola con ENAC io sarei …

Da @DronEzine di Luca Masali e Avv. Francesco Paolo Ballirano – 04.09.2017

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DRONI. REGOLAMENTO ENAC IMPOSSIBILE. PROVOCAZIONE: TESTIAMO UN CASO PIRKER

Il settore industriale e commerciale dei droni langue mentre ENAC alza ogni volta l’asticella della complessità nell’applicazione del Regolamento sui droni compreso l’ultimo emendamento alla seconda edizione emesso a dicembre 2015. Unica consolazione ma solo per l’industria americana del settore è costituita dal Registro per i droni di peso superiore a 250 grammi e meno di 25 chilogrammi ad uso ludico/ricreativo, Regolamento emanato il 14 dicembre 2015 dalla FAA (Federal Aviation Administration) per consentire in modo semplice la registrazione dei droni cosiddetti unmanned (ovvero “senza equipaggio” – Nota 1).

Jacinta lluch Valero - licenza Creative Commons da Flickr
Jacinta lluch Valero – licenza Creative Commons da Flickr

Tornando al nostro discorso, negli USA nel 2011 c’è stato un caso che ha destato grande clamore e polemiche in tutto il continente: si tratta del Caso Pirker.
Raphael Pirker, provetto pilota di droni e cittadino non statunitense e quindi straniero, stipula un contratto con l’Universita’ della Virginia per realizzare un servizio fotografico del campus dell’ateneo. Essendo aviere straniero compie il volo senza la certificazione della FAA (Federal Aviation Administration) e così viene multato per una somma di 10,000.00 dollari. Così Pirker fa ricorso e nel mese di marzo 2014, il giudice Patrick Geraghty accoglie l’istanza dell’aviatore “abusivo”. Il giudice amministrativo ha dichiarato che i droni (che ha indicato come “aeromodelli”) non sono velivoli compresi nelle definizioni federali, e, pertanto, la FAA non aveva giurisdizione sul volo di Pirker.
Ovviamente la FAA presenta appello contro la decisione al Consiglio NTSB e la vittoria di Pirker si riduce in quanto il Consiglio riconosce il drone addirittura quale “aeromobile” e lo inquadra nella disciplina del diritto della navigazione aerea perché non esistono norme in USA dedicate alla regolamentazione dei droni.
Si compie dunque un’iperbole giuridica per cui da uno stato di non rilevanza del drone nella legge americana addirittura si giunge a inquadrare qualsiasi velivolo, anche l’aereoplanino di carta (sic!), in quello che per noi e’ il Codice della Navigazione.

Il caso Pirker tuttavia non ha ancora esaurito la sua fama per l’importante questione di carattere economico sottesa. Questa vicenda giudiziaria ha destato gli strali e le speranze di tutto il mondo del

business americano sui droni teso ad esautorare la Federal Aviation Administration ovvero la nostra ENAC dal governo della materia e a ricondurre tutto sotto l’egida del Common Law e della magistratura.

Ecco dunque la motivazione dell’interrogativo: perché non creare un caso Pirker anche in Europa? Potrebbe capitare un caso provocatorio che possa alimentare le speranze delle piccole imprese pronte da mesi e che rischiano di chiudere a causa della lentezza e della complessità elefantiaca della nostra burocrazia. Nessuno chiede di eliminare le regole in questo settore, indispensabili per evitare il caos, ma devono essere regole di facile applicazione e di semplificazione. Un caso Pirker potrebbe far discutere tutti e non solo gli addetti ai lavori che si chiudono nelle stanze dei bottoni decidendo per tutti. Lo sapete quanto costa un corso per ottenere la licenza di pilota? Lo sapete che molti grazie alla nostra burocrazia dovranno rifarsi da capo sebbene fossero già piloti? Quanto costa al sistema economico italiano in termini di perdite di chances imprenditoriali e di mancati nuovi posto di lavoro tutta questa complessità regolamentativa?
La stessa immediatezza e semplicità di registrazione prevista dall’ultimo Regolamento FAA per i droni ad uso ludico/ricreativo non potrebbe essere ammessa anche per i droni ad uso professionale mutatis mutandis?

Il caso Pirker nostrano

Poniamo l’ipotesi del classico “hobbista” di droni che spacciandosi per “appassionato” realizzi video per matrimoni senza nessuna licenza e nessuna richiesta di autorizzazione e che durante uno di questi venga sanzionato da ENAC ai sensi dell’art. 30, n.2 (nota 2), “Sanzioni per inosservanza del Regolamento” (il riferimento è all’ultimo Regolamento ENAC n.2 del 21.12.2015).
Poniamo ancora che il nostro “hobbista” – come fece Pirker – impugni la sanzione davanti al Tribunale amministrativo asserendo che l’uso del drone compiuto al momento della sanzione era un uso ricreativo e non professionale (stava eseguendo le videoriprese per fare un regalo agli sposi) e che la sanzione applicata (ad es. € 1.032,00 di multa ex art. 1174 Cod. Navigazione) è sproporzionata.
Poniamo altresì che il Tribunale amministrativo annulli il provvedimento ENAC perché accoglie la tesi dell’uso non professionale e comunque perché valuta manifestamente sproporzionata la sanzione applicata in quanto prevista per gli aeromobili e non per i droni.

Quali scenari potrebbero aprirsi?

Potremmo immaginare che questo caso costituisca la scintilla di un nuovo polo di discussione che si gioca di fronte alla magistratura e che spezza l’ingessatura di un regime unidirezionale a favore dei diritti del pilota di APR-piccolo operatore.

Avvocato Deborah Bianchi Specializzata in Diritto dell’Internet dal 2006

Riferimenti autrice http://www.deborahbianchi.it/

 

Note:

  1. Questa registrazione avviene mediante un sistema web-based rintracciabile al seguente LINK: http://www.faa.gov/uas/registration. E’ sufficiente fornire nome, indirizzo ed e.mail per ottenere la generazione da parte del sistema informatico di un Certificato di Registrazione del drone che assegna un numero di identificazione unico da apporre in modo ben visibile sul quadricottero.
  2. Regolamento ENAC, art. 30,2: “L’effettuazione di operazioni specializzate con l’uso di SAPR in carenza dell’autorizzazione dell’ENAC per operazioni critiche o della dichiarazione da parte dell’operatore per operazioni non critiche, ovvero l’inosservanza delle norme di sicurezza nel corso delle operazioni comporta l’applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 1174, 1216, 1228, 1231 del codice della navigazione, secondo le diverse fattispecie”.